Accesso Civico

L’accesso civico è un nuovo istituto introdotto nell’ordinamento nazionale (art. 5 D.Lgs. 33/2013) che si affianca all’istituto del diritto di accesso agli atti.

COS’E’?

E’ il diritto gratuito di chiunque di chiedere alle PA documenti e informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

COME SI ESERCITA?

Mediante richiesta scritta (raccomandata, fax, pec, mail) chiunque può chiedere ed ottenere che si pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni detenute ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano provveduto a rendere pubbliche sui propri siti istituzionali. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta verrà pubblicato nel portale web del GAL il documento, l’informazione o il dato richiesto e comunicata contestualmente al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento (link).

CARATTERISTICHE

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Direttore del GAL DAUNIA RURALE 2020. Il GAL, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, se ritenuta accoglibile, provvede a comunicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di 10 giorni per proporre opposizione. In tale arco temporale i termini sono sospesi ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 33/13. Laddove il GAL non intendesse accogliere la richiesta, provvederà nei termini di legge a fornire adeguata motivazione.